venerdì 31 gennaio 2014

LEZIONI BRESCIANE 


Il Piano per il Governo del Territorio - PGT approvato nel 2012 dal Consiglio comunale bresciano (maggioranza formata da Pdl, Lega Nord e Udc) è parzialmente nullo.
Così ha stabilito il Tar per la Lombardia - sezione staccata di Brescia (sezione I) con la sentenza 28 dicembre 2013, n. 1176.
Il motivo delle decisione è semplice.
Ai sensi di una legge regionale della Lombardia (la n. 12 dell'11 marzo 2005), una delle articolazioni del PGT è il Piano dei servizi. Esso serve a:

1) valutare tutte le attrezzature al servizio delle funzioni presenti sul territorio;
2) quantificare i costi per il loro eventuale adeguamento, individuando le modalità d'intervento;
3) indicare se sia necessario sviluppare o integrare i servizi già esistenti, stimando le spese e prefigurando le modalità attuative.

Ora, tra le attrezzature citate al punto n. 1) vi sono quelle d'interesse comune destinate a servizi religiosi. Queste vanno dunque pianificate, dopo che siano state valutate le relative istanze avanzate dagli enti di qualsivoglia confessione religiosa.
Peccato che nel redigere il Piano, il Comune di Brescia abbia preso in considerazione solo i servizi religiosi collegati alla Chiesa cattolica, infischiandosene della ben nota presenza sul proprio territorio di comunità di cittadini musulmani, così come delle norme fondamentali in materia di libertà di culto:

a) l'art. 19 della Costituzione italiana;
b) l'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;
c) l'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza).

I giudici amministrativi hanno pertanto annullato la deliberazione 19 marzo 2012, n. 57 del Consiglio comunale di Brescia (con la quale è stato approvato il PGT), nella parte in cui è stato omesso di:

- apprezzare (tramite un'istruttoria corretta e completa) quali e quante realtà sociali espressione di fede islamica o comunque non cattolica esistano sul territorio comunale;

- valutare le loro istanze in termini di servizi religiosi;

- decidere motivatamente se e in che misura esse possano trovare soddisfazione nel Piano dei servizi.

Infine i giudici del Tar hanno ricordato non solo che la Pubblica Amministrazione non può scegliere a propria discrezione di promuovere o avversare una confessione religiosa rispetto ad altre, ma che la piena discrezionalità degli enti locali in materia di pianificazione urbanistica termina quando vengano compiute concretamente scelte manifestamente illogiche e arbitrarie.
Come quella assunta un paio d'anni fa in quel di Brescia.

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