domenica 15 aprile 2012

QUANDO EQUITALIA VIOLA (ANCORA) 
LA LEGGE 

Su questo blog ho già avuto modo di raccontare le violazioni di legge di Equitalia riconosciute dalla magistratura giudicante. Tuttavia, se un mese fa il caso riguardava la decisione presa da un singolo giudice del Tribunale civile di Tivoli (Alessio Liberati), la sentenza di cui mi occupo oggi è stata invece adottata dal massimo organo giurisdizionale italiano - le Sezioni Unite della Cassazione - composto da ben 9 magistrati. Con la pronuncia 12 aprile 2012, n. 5771, esso si è occupato di un'iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia su due terreni per il mancato pagamento di una cartella esattoriale di 2.028,66 euro (contributi per opere irrigue realizzate da un consorzio di bonifica tra il 2000 e il 2003).
I Supremi giudici hanno rammentato alla società pubblica incaricata di riscuotere i tributi che il sistema normativo cui essa deve vincolare le proprie azioni è delineato dagli articoli 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i quali impediscono l'iscrizione di ipoteca per importi inferiori a 8.000 euro (soglia minima per l'espropriazione immobiliare sancita dal decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73. Da notare che all'inizio il limite minimo era addirittura pari a 20.000 euro, poi passato a 5.000 euro e infine a 8.000 euro). Infatti, l'ipoteca - come del resto il fermo di beni mobili registrati del debitore - è un atto preordinato all'espropriazione, per cui fa fede il margine minimo fissato per quest'ultima (8.000 euro, appunto). Pertanto, avendo Equitalia iscritto un'ipoteca per un credito di soli 2.028,66 euro - nettamente inferiore rispetto all'importo minimo previsto dalla legge - la Cassazione ha annullato definitivamente l'ipoteca per violazione degli articoli 76 e 77 del DPR 602/73.
Gli esattori delle imposte avranno finalmente imparato la lezione (giuridica)?


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