mercoledì 25 aprile 2012

IL FASCISMO CHE SI RIORGANIZZA

Pochi forse conoscono il primo comma della XII disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione: 
"E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista"
E' verosimile che ancora meno persone sappiano esattamente interpretare il significato di tale previsione normativa di rango costituzionale. Per fortuna sono giunte in soccorso tre autorevoli spiegazioni, provenienti dalle sentenze della Corte Costituzionale 26 gennaio 1957, n. 1 (la Consulta era presieduta dall'ex Presidente della Repubblica Enrico De Nicola) e 6 dicembre 1958, n. 74 e da una pronuncia della terza sezione penale della Cassazione del 16 gennaio 1958.
Secondo i collegi giudicanti, la XII disposizione pone sì un divieto, ma non di ordine penale (in tal senso, le norme sono state introdotte nel nostro ordinamento con leggi del 1947 e del 1952). Enuncia "solo" un principio e un indirizzo generali, la cui portata va inquadrata nel contesto storico, politico e sociale da cui ha tratto ispirazione. Tra il 25 giugno 1946 e il 22 dicembre 1947, l'Assemblea Costituente ha riconosciuto la necessità di impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista a tutela del regime democratico che si stava costruendo dopo vent'anni di dittatura. Per garantire ciò, non si sarebbe potuta limitare a considerare i soli atti finali e conclusivi della riorganizzazione in maniera completamente distaccata rispetto a ogni loro antecedente causale; ha fatto così riferimento a tutti quei comportamenti tali da essere sufficientemente idonei a produrre atti ricostitutivi, pur non avendo le caratteristiche di una riorganizzazione vera e propria. Avendo avuto come scopo quello di impedire la rinascita di un partito fascista, i Padri Costituenti non hanno voluto permettere il verificarsi di atti che costituissero un semplice, ma apprezzabile pericolo del riprodursi di un movimento fascista. L'inciso "in qualsiasi forma" della XII disposizione finale e transitoria denota proprio la preoccupazione di non irrigidire il precetto entro limiti formali e di vietare quindi non solo atti riorganizzativi strettamente intesi, ma anche quelli idonei a crearne un mero, ma effettivo pericolo. In tale ottica può essere penalmente proibito dalla legge ogni atto in cui si manifesti tale idoneità, ove si riscontri la volontarietà di una qualsiasi azione tipica del partito fascista. E' chiaro allora che la norma costituzionale non vieta e non punisce una qualsivoglia parola o gesto che ricordi il fascismo o i suoi esponenti (come l'espressione di pensieri o sentimenti di una persona che indossi la camicia nera, intoni un canto di regime o lanci un grido di esaltazione mussoliniana), poichè ciò è tutelato dall'art. 21 della medesima Costituzione quale libera manifestazione di pensiero. Quello che al contrario la XII disposizione vieta e punisce sono le manifestazioni usuali del partito fascista che possano creare il pericolo che il fascismo si riorganizzi come partito. Il fatto incriminato può benissimo essere commesso da una sola persona, ma - a seconda del contesto ambientale e temporale in cui sia compiuto - deve necessariamente trovare circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi e a concorrere alla diffusione di idee favorevoli a ricostituire organizzazioni fasciste (come, ad esempio, manifestazioni pubbliche di piazza capaci di impressionare le folle in tal senso). Conseguenza inevitabile è che il reato di apologia di fascismo non consiste in una difesa elogiativa, ma in un'esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista vietata dalla XII disposizione costituzionale. Si tratta, in altre parole, di un'istigazione idonea ed efficiente a commettere un fatto rivolto alla riorganizzazione del partito mussoliniano. L'apologia deve pertanto essere sostenuta da mezzi idonei ed efficaci a far sorgere il pericolo che rinasca un partito fascista, affinchè si impedisca il ritorno - anche attraverso altre manifestazioni proprie del fascismo - di una qualsiasi forma di regime antidemocratico e incostituzionale.
Come quello instaurato alcuni decenni fa da Benito Mussolini.    

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