giovedì 29 marzo 2012

QUANDO DEVE PAGARE IL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE

Il caso che voglio raccontare quest'oggi potrebbe interessare numerose famiglie italiane.
La vicenda riguarda una donna ricoverata perchè gravemente affetta dal morbo di Alzheimer. Ella necessita di terapie continue e di un monitoraggio quotidiano per l'accertamento delle condizioni di salute e la definizione della cura, considerando che ha perso la capacità di deglutire (motivo per cui è stato necessario nutrirla per mezzo di un sondino naso-gastrico), subìto episodi di fibrillazione atriale e compromesso le proprie condizioni polmonari (senza dimenticare la necessità di prevenire le piaghe da decubito).
A chi spettano le spese? 
Secondo la Corte d'Appello di Venezia (sentenza 11 novembre 2005, n. 1775) e la Cassazione (sezione I civile - sentenza 22 marzo 2012, n. 4558), al Servizio Sanitario Nazionale.
Infatti, non possono essere scisse le prestazioni sanitarie da quelle socio-assistenziali, dal momento che le attività sanitarie (quelle che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purchè dirette immediatamente e in via prevalente a tutelare la salute del paziente e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di cura e/o riabilitazione fisica e psichica) sono connesse con quelle assistenziali, quindi sono interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ciò a seguito del diritto inviolabile alla salute - garantito dalla Costituzione come ambito intoccabile della dignità umana - e del principio secondo cui lo Stato deve erogare gratuitamente le prestazioni sanitarie entro definiti livelli di assistenza. Come detto, la paziente in questione (che soffre di morbo di Alzheimer) ha bisogno di ricevere ricorrenti terapie, cioè trattamenti prevalentemente sanitari, a fronte dei quali le opere assistenziali sono marginali e accessorie. 
Del resto, è dal 1993 che la Cassazione ha sancito il principio di diritto per il quale se vengano erogate prestazioni sia assistenziali, sia sanitarie, tale attività va considerata comunque di rilievo sanitario, pertanto di esclusiva competenza del Servizio Sanitario Nazionale. Insomma, qualora sussista una stretta correlazione tra opere sanitarie e assistenziali con netta prevalenza delle prime, è competente lo Stato e il cittadino non deve sborsare un solo euro.

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