giovedì 16 febbraio 2012

PER ELUANA

Il 9 febbraio scorso è ricorso il 3° anniversario della morte di Eluana Englaro. Per ricordarla, propongo una lettura sintetica dei provvedimenti giudiziari che ne hanno risolto definitivamente la vicenda:

- Cassazione, sezione I civile, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748;
- Corte d'Appello di Milano, sezione I civile, decreto 9 luglio 2008;
- Corte Costituzionale, ordinanza 8 ottobre 2008, n. 334;
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione II, decisione Ada Rossi e altri contro Italia, 16 dicembre 2008;
- Tar Lombardia, sezione III, sentenza 26 gennaio 2009, n. 214;
- Tribunale di Udine (Ufficio del Gip), decreto di archiviazione 11 gennaio 2010.

Qual era la situazione clinica di Eluana Englaro?

A seguito di un incidente stradale avvenuto il 18 gennaio 1992, Eluana Englaro – una giovane ragazza di 21 anni – aveva riportato un gravissimo trauma cranico-encefalico con lesioni irreparabili di alcuni tessuti cerebrali, a cui era seguito prima un coma profondo, poi uno stato vegetativo permanente con tetraplegia (impossibilità di movimento). Pur essendo ancora funzionanti le attività respiratorie, cardiovascolari, gastrointestinali e renali e pur persistendo i riflessi del tronco e spinali, Eluana era totalmente incapace di vivere esperienze cognitive ed emotive, avendo perso qualsiasi percezione, cognizione, emozione e contatto con l'ambiente esterno. Non c’era in lei alcun segno né di attività psichica, né alcuna capacità di risposta agli stimoli visivi, uditivi, tattili e dolorifici. La sua sopravvivenza fisica era assicurata solo grazie all'alimentazione e all'idratazione artificiali somministrate attraverso un sondino naso gastrico.

Tale condizione era irreversibile?

L'irreversibilità di tale condizione è stata dimostrata sia sul piano clinico, sia sul piano dei più accreditati studi medici internazionali, secondo i quali, in un adulto, è permanente e irreversibile lo stato vegetativo di origine traumatica protrattosi oltre i 12 mesi (periodo temporale dal valore non assoluto, ma statistico, dopo il quale è comunque necessario prolungare il periodo di osservazione medica). Tale limite è necessario e sufficiente per prognosticare in maniera attendibile l'irreversibilità dello stato vegetativo. In presenza di uno stato vegetativo che perduri per più di un anno, è impossibile qualsiasi recupero (la probabilità di una ripresa è insignificante), quindi il paziente è inguaribile, poiché nessuna terapia o intervento sarebbero più in grado di modificare lo stato della patologia. Poiché la condizione di Eluana è rimasta invariata dal gennaio 1992 al febbraio 2009 – cioè per oltre 17 anni – non c’era alcuna possibilità che avesse miglioramenti. Eventuali opinioni contrarie sono minoritarie e assolutamente ininfluenti.
Basti rammentare che in Francia era stata disposta l'interruzione dell'alimentazione con sondino nasogastrico a una donna in stato vegetativo da 8 anni, mentre in Gran Bretagna si era intervenuti in tal senso dopo soli 3 anni.

Qual era lo status giuridico di Eluana?

Il 19 dicembre 1996 il Tribunale di Lecco aveva dichiarato Eluana “interdetta per assoluta incapacità” e ne aveva nominato tutore il padre, Beppino Englaro.

Beppino Englaro, in qualità di tutore della figlia, poteva intervenire sul trattamento sanitario di Eluana o avrebbe dovuto limitarsi a curarne i soli eventuali beni patrimoniali?

Qualsiasi paziente incapace può accettare o rifiutare i trattamenti prospettati attraverso un legale rappresentante, che esercita le proprie funzioni sostituendo l’interdetto in ordine al consenso o al rifiuto di una terapia medica. Quindi Beppino Englaro (in qualità di tutore) era legittimamente il soggetto interlocutore dei medici per decidere sui trattamenti sanitari della figlia.

Qual è stato il giudizio su Beppino Englaro?

Non ha assunto un potere incondizionato di disporre della salute di Eluana, né ha tratto alcuna valutazione personale sulla correttezza comportamentale della figlia. Ha agito nell'esclusivo interesse di Eluana, avendo ricostruito la sua volontà presunta e decidendo non al posto di o per, ma con la figlia. Inoltre, ha fornito una rappresentazione della personalità di Eluana lucida, precisa e sempre coerente, dandone un quadro quanto più verace possibile. Di fronte ai giudici, si è espresso in maniera convincente, con un atteggiamento pacato, fermo e preciso. Non è mai trapelata alcuna tendenza a “mettere in bocca” a Eluana parole sue: al contrario, ha più volte voluto precisare che determinate frasi ed espressioni da lui utilizzate erano proprio quelle che aveva pronunciato la figlia. Non aveva alcun interesse personale, poiché Eluana era nullatenente e figlia unica. Per non dubitare dell’affidabilità di Beppino Englaro, inoltre, basti citare una lettera scritta da Eluana ai genitori poco prima dell’incidente stradale in cui sarebbe rimasta coinvolta. In questo scritto, Eluana aveva voluto comunicare al padre e alla madre tutta la fiducia e il grande affetto che provava per loro, la sua riconoscenza per quello che essi erano come persone, per come avevano sempre dialogato con lei, per come le erano sempre stati vicini, per come l’avevano curata, educata, trattata e per quello che erano riusciti a fare di lei. Si può ben concludere che la scelta delineata dal padre non è stata espressione del giudizio del tutore, né è stata dettata o condizionata da interessi, secondi fini o dalla gravosità della situazione, ma semplicemente dall’affetto e dal rispetto verso la volontà della figlia e il suo modo di concepire la dignità e la vita, avendone ricostruito l’identità e la decisione ipotetica che avrebbe preso se fosse stata cosciente. Il padre è stato l’autentica voce della figlia.

Le tesi sulle convinzioni e la personalità di Eluana e la conseguente richiesta di interrompere l'alimentazione e l'idratazione artificiali sono state avanzate solo dal padre Beppino?

No, sono state pienamente confermate dalla curatrice speciale di Eluana, dalla madre Saturna e dalle amiche d’infanzia, le cui testimonianze sono tutte state attendibili, univoche ed efficaci.
La curatrice speciale, avv. Franca Alessio, era stata nominata a seguito dell’ordinanza 20 aprile 2005, n. 8291 della prima sezione civile della Cassazione, in cui la Suprema Corte aveva stabilito che, senza specifiche prove o disposizioni, il solo Beppino Englaro non possedeva un generale potere di rappresentanza degli interessi della figlia e che, di conseguenza, si imponeva un contraddittore imparziale con funzioni di controllo e per verificare la genuinità e trasparenza delle intenzioni e dei fini che avevano mosso Beppino Englaro, onde – eventualmente - depurarli da ogni rischio di interesse egoistico. L’imparzialità dell’attività svolta dall’avv. Alessio è stata dimostrata dall’aver svolto in prima persona indagini sul passato di Eluana, a seguito delle quali era giunta alle identiche tesi del padre-tutore.
Per quanto riguarda, invece, le testimonianze delle amiche di Eluana - indicative della personalità della giovane – sono state talmente attendibili, rilevanti, chiare, univoche, concordanti e ricche di dettagli da aver permesso di dedurre una volontà sicura di Eluana contraria alla prosecuzione dei trattamenti cui era sottoposta. Anche se si è trattato di valutazioni soggettive, provenivano da chi più da vicino aveva conosciuto Eluana, fin dai tempi dell’infanzia. E’proprio nel rapporto di amicizia fra coetanei - ancor più che nel rapporto con i genitori - che solitamente si esprime la maggior parte delle proprie convinzioni, ansie e angosce. Rilevante, inoltre, il fatto che fossero passati molti anni dal momento in cui Eluana si era espressa: solo l’immagine che si era formata nella memoria di chi le era stato vicino sarebbe potuta riuscire a sfuggire ai deleteri effetti del tempo e del distacco.

Le testimonianze di cui sopra hanno ricostruito una sorta di testamento biologico di Eluana?

No, esse hanno solo consentito di accertare che la richiesta di interruzione del trattamento formulata dal padre tutore rifletteva appieno gli orientamenti della figlia. Si sono, quindi, limitate a indicare la personalità di Eluana e il suo modo di concepire la dignità della persona, alla luce dei suoi valori di riferimento e dei convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici.

Qual era la personalità di Eluana?

Indipendente, ribelle, irremovibile nelle proprie convinzioni ed estranea a qualsiasi compromesso o ipocrisia. Eluana aveva un genuino e spiccato spirito di libertà insofferente alle regole, agli schemi e a qualunque imposizione. Inoltre, ha sempre avuto una concezione di “vita degna” solo se vissuta con pienezza di facoltà motorie e psichiche. Proprio il suo grande amore per la vita esprimeva l’idea per cui “vita” era solo quella che poteva essere vissuta muovendosi in libertà, esprimendo una volontà cosciente, interagendo con il mondo attraverso le proprie facoltà intellettive, percettive e cognitive. Si tratta di una concezione personale non rara e non nuova, essendo anzi un antico portato della medicina:
“Solo dal cervello derivano le gioie, i piaceri, la serenità, il riso, lo scherzo, le tristezze, i dolori, l’avvilimento e il pianto. Per merito suo acquisiamo saggezza e conoscenza, e vediamo, sentiamo, giudichiamo, impariamo cos’è giusto e cos’è sbagliato, cos’ è dolce e cos’ è amaro” (Ippocrate, Sulla malattia sacra, 400 circa a.C.).

Che cosa sono l’idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino naso gastrico?

La comunità scientifica internazionale e la giurisprudenza italiana sono concordi nel qualificare l’alimentazione e l’idratazione artificiali come un trattamento sanitario che sottende un sapere scientifico, praticabile solo da medici grazie all’uso di particolari procedure tecnologiche, con cui al paziente vengono somministrati alcuni composti chimici.

L'alimentazione e l'idratazione forzata mediante sondino nasogastrico sono una forma di accanimento terapeutico?

Non costituiscono in sé una forma di accanimento terapeutico; rappresentano, invece, un presidio proporzionato volto a mantenere il soffio vitale. 

I giudici hanno ordinato il distacco del sondino naso gastrico?

No, hanno solo controllato la legittimità di una scelta nell'interesse di Eluana e – in riferimento al caso specifico – hanno autorizzato la scelta di Beppino Englaro di interrompere il trattamento sanitario cui era sottoposta la figlia.

Perché i giudici hanno accolto la richiesta di Beppino Englaro?

In base a un rigoroso apprezzamento clinico, la condizione di stato vegetativo di Eluana era irreversibile, per cui non c’era alcun fondamento medico che lasciasse supporre che avesse la benché minima possibilità di un recupero della coscienza e di ritorno a una percezione del mondo esterno. Inoltre, in base a prove chiare, concordanti e convincenti in merito alla personalità, allo stile di vita e ai convincimenti etici, religiosi, culturali, filosofici di Eluana, l’istanza sollevata dal padre-tutore era realmente espressiva della voce di Eluana e della sua volontà presunta. Eluana non avrebbe mai voluto - nemmeno per un breve periodo, figurarsi per 17 anni - essere un mero soggetto passivo di un trattamento finalizzato al mero sostegno artificiale per la sua sopravvivenza biologica, perché considerava radicalmente incompatibile con le sue concezioni di vita uno stato patologico di totale incapacità motoria e di assoluta immobilità e incoscienza che le impedisse di muoversi, sentire e pensare, rimanendo passivamente come un "oggetto" in balìa dell’altrui volontà. Eluana avrebbe quindi ritenuto il suo trattamento di sostegno vitale come una violenza e una lesione della propria dignità.
La straordinaria durata dello stato vegetativo permanente e l’altrettanto straordinaria tensione del carattere di Eluana verso la libertà, nonché l'inconciliabilità della sua concezione sulla dignità della vita con la perdita totale e irrecuperabile delle proprie facoltà sono fattori che dovevano prevalere sullnecessità di tutelare la vita biologica in sé. L’autorizzazione dei giudici non è stato altro che un estremo gesto di rispetto dell'autonomia di Eluana.

E’ giusto che la magistratura si sia pronunciata su un caso così delicato?

L'autorità giudiziaria si è posta il problema dei limiti dei propri poteri in tale delicatissimo ambito e ha concluso che doveva affrontare e dare risposta – in un senso o nell’altro – alla domanda di Beppino. La magistratura si è quindi fatta carico di una domanda (aveva il dovere di farlo), dandone una risposta: la prosecuzione dei trattamenti di sostegno vitale di Eluana era illegittima poiché contrastava con la sua volontà presunta. Anche se le pronunce dei giudici possono non convincere o suscitare critiche, devono essere rispettate a tutti i livelli, poiché provengono dalla sede propria e imprescindibile in cui la società affronta e risolve le questioni sui diritti che sorgono al proprio interno. 

Non si può supporre che dopo 17 anni Eluana avrebbe potuto cambiare idea?

Eluana possedeva una concezione della vita talmente radicata da non apparire minimamente soggetta a ipotetici ripensamenti che potessero renderla inattuale solo per effetto del trascorrere del tempo e delle esperienze. Eluana è sempre stata determinata, ferma e irremovibile nelle sue opinioni, persino quelle su un tema delicato come il confine tra vita e morte.

Ha importanza la formazione religiosa di Eluana?

No, in quanto Eluana era insofferente verso qualunque imposizione esterna (anche religiosa), per cui l'orientamento della Chiesa cattolica non le avrebbe di certo fatto cambiare idea. Inoltre, Eluana non è mai stata una cattolica praticante. Al di là della sua intima religiosità, ha sempre criticato qualunque richiesta istituzionale di adesione a pratiche o ideologie basate sul principio di autorità. Tuttavia, anche se Eluana avesse avuto una profonda formazione cattolica, ciò non sarebbe stato in contrasto con la sua personalità indipendente e con le sue convinzioni. D’altronde ciascuno, anche se cattolico, è libero di condividere o meno, di applicare o meno le tesi ecclesiastiche, soprattutto in uno Stato laico che tutela la libertà di coscienza. In realtà, il profondo sentimento religioso di Eluana si estrinsecava in una pietà empatica verso le tragedie umane, nella speranza dell’esistenza di una divinità che le risolvesse.

I giudici si sono intromessi nel ruolo legislativo del Parlamento? Hanno emanato provvedimenti politici?

E’ quanto sostenuto dalla Camera dei Deputati e dal Senato con due distinti ricorsi depositati il 17 settembre 2008 presso la Corte Costituzionale, con i quali avevano sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Cassazione e la Corte d'Appello di Milano. La Camera e il Senato avevano accusato i giudici di aver usato la loro funzione giurisdizionale per produrre una legge nuova e fondata su presupposti estranei all'ordinamento italiano, la quale, colmando il vuoto normativo sul testamento biologico, aveva introdotto l'autorizzazione a cessare di vivere dei pazienti in stato vegetativo permanente. I giudici avrebbero insomma intenzionalmente usurpato e menomato le funzioni del Parlamento, esercitandone le attribuzioni. Non solo. Le Camere, entrando nel merito, avevano ritenuto che nessuno avrebbe potuto disporre del diritto inviolabile della vita altrui, che la scienza sollevava questioni etico-giuridiche controverse, che l'alimentazione e l'idratazione artificiali non erano una terapia, che la natura dello stato vegetativo permanente era incerta e che eseguire i provvedimenti dei giudici avrebbe significato compiere non solo illegali pratiche eugenetiche per la selezione della specie umana, ma anche  i reati di omicidio volontario, omicidio del consenziente e aiuto al suicidio. Infine, la Camere avevano scritto come si sarebbero dovuti comportare i magistrati per giungere al risultato cui erano giunti: avrebbero dovuto sollevare presso la Consulta una questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli del codice civile, ma, non avendolo fatto, non avrebbero potuto accogliere la domanda posta loro dal tutore di Eluana, evitando di pronunciarsi per infondatezza della pretesa.
La Consulta non ha neppure ritenuto ammissibili i ricorsi, poichè non sussistevano i requisiti per instaurare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Secondo la Corte Costituzionale, solo la magistratura è legittimata e competente a risolvere definitivamente un conflitto di cui sia stata investita, esprimendo una decisione. Nel caso concreto, la Cassazione – ha proseguito la Consulta - aveva sancito un principio di diritto cui la Corte d'Appello di Milano si era attenuta nella sua applicazione. Tali corti giudiziarie non si erano quindi fatte scudo dei loro provvedimenti per esercitare il potere legislativo del Parlamento, di cui non hanno minimamente menomato le attribuzioni. Infatti, i provvedimenti della Cassazione e della Corte d'Appello di Milano possedevano tutte le caratteristiche proprie degli atti giurisdizionali. Invece con i loro ricorsi, sia la Camera, sia il Senato avevano avanzato numerose critiche al modo in cui la Cassazione prima e la Corte d'Appello milanese poi avevano selezionato, utilizzato e interpretato le norme per la decisione, prospettando un iter logico-giuridico alternativo a quello dei giudici. Quindi, non solo non è vero che la magistratura ha assunto il ruolo della politica, ma, anzi, è vero l’esatto contrario: è stata la politica a ergersi a giudice.

La Giunta regionale lombarda, guidata da Roberto Formigoni, ha impedito al personale di ogni struttura del Servizio Sanitario di eseguire i provvedimenti giudiziari. Era legale l’azione della Regione?

Poiché i verdetti della Cassazione e della Corte d’appello di Milano potevano essere revocati solo dal giudice tutelare su istanza di Beppino Englaro o della curatrice speciale, i loro verdetti erano definitivi. La Regione Lombardia, avendo disconosciuto tale effetto, si è posta in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano, con lo Stato di diritto e con il principio di legalità. Aver rifiutato il ricovero ospedaliero a Eluana solo perché aveva esercitato il suo diritto fondamentale di interrompere un trattamento sanitario, ha infatti limitato tale diritto e violato i principi di legalità, buon andamento, imparzialità e correttezza.
Lo stesso discorso vale anche per una nota del Ministro della Salute Maurizio Sacconi, datata 16 dicembre 2008, inidonea, nonostante le intenzioni, a intaccare il quadro di diritto ricostruito dai provvedimenti giudiziari. Il principio di non discriminazione del disabile, richiamato da Sacconi, non contraddiceva il diritto di Eluana a rifiutare le terapie; anzi, se fosse stata seguita l’impostazione ministeriale - cioè non riconoscere al disabile incapace tale diritto – si sarebbe proprio in quel caso discriminato il paziente nell’esercizio di una libertà costituzionale garantitagli.

Beppino Englaro e i medici che hanno interrotto le terapie di Eluana sono assassini? Eluana è stata uccisa?

Pur essendo stati iscritti sul registro degli indagati dalla Procura di Udine per concorso aggravato in omicidio volontario aggravato, Beppino Englaro e 13 medici e paramedici non sono assassini. Lo ha sancito il Gip di Udine, in accoglimento della richiesta di archiviazione del Pm.
Beppino Englaro e il personale sanitario che ha interrotto il trattamento non hanno commesso alcun reato perché hanno solo dato seguito a un’autorizzazione definitivamente concessa loro dai giudici (che quindi doveva essere eseguita), nell’esercizio di un diritto legalmente riconosciuto e attribuito. In più, il decesso di Eluana non era stato né di natura traumatica, né tossica, perché le pratiche seguite erano state esattamente quelle autorizzate dai giudici, a cui aveva fatto seguito un protocollo operativo predisposto e rispettato da Beppino Englaro e dall’equipe assistenziale, in un prudente e scrupoloso intento di massima trasparenza. Eluana era morta in seguito ad alcune complicazioni dell’apparato cardiovascolare, dovute all’estrema vulnerabilità del suo corpo.

Si è trattato di eutanasia, suicidio assistito o aiuto al suicidio?

Rifiutare vitali terapie medico-chirurgiche anche quando ciò conduca alla morte, non è eutanasia. Essa infatti consiste in un comportamento che intende appositamente e causalmente abbreviare la vita, provocando positivamente la morte, mentre la vicenda Englaro ha riguardato il diritto di esprimere un legittimo rifiuto in base a una scelta insindacabile del malato, per cui la malattia segua il suo corso naturale fino all’inesorabile conclusione. Si è trattato del riconoscimento dell’inesistenza di un dovere individuale alla salute, per cui il paziente sia obbligato ad accettare terapie anche vitali.
Imporre un trattamento medico senza il quale il paziente possa morire, ma da questi sia stato rifiutato in maniera libera e informata, viola la sua integrità fisica e il suo diritto alla vita privata. Il diritto di scegliere di morire rifiutando un trattamento sanitario non si fonda su un diritto ad accelerare la morte, ma sul diritto all'integrità del corpo e a non subire interventi invasivi indesiderati. Poter morire, assecondando un esito naturale.

I tutori delle persone in stato vegetativo permanente e le relative associazioni possono lamentare, in merito al caso Englaro, violazione del diritto europeo e internazionale?

Alla fine del 2008 sei cittadini italiani (persone in stato vegetativo rappresentate dai loro rispettivi tutori) e sette associazioni italiane di parenti e amici di persone gravemente disabili (con medici, psicologi, avvocati al seguito) avevano presentato 8 ricorsi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. In essi - affermando che i provvedimenti dei giudici italiani sul caso Englaro colpivano eticamente, psicologicamente, socialmente e giuridicamente le persone affette da gravi lesioni cerebrali – avevano accusato i magistrati italiani di aver provocato danni gravi e ingiusti, di aver gravemente discriminato le persone disabili, di averle lasciate alla mercè di terzi che potevano liberamente decidere della loro vita e di aver, quindi, violato la loro dignità umana. Secondo i ricorrenti, quindi, la Cassazione e la Corte d’Appello di Milano avevano violato gli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani (diritto alla vita e divieto di tortura), l’art. 6 della medesima Convenzione per l’iniquità che aveva caratterizzato il processo italiano (i giudici avrebbero dovuto avviare una nuova indagine sull’irreversibilità dello stato vegetativo di Eluana), gli articoli 5, 6 e 7 della Convenzione di Oviedo (consenso libero e informato e tutela delle persone incapaci o con disturbi mentali) e infine l’art. 25 della Convenzione Onu sui diritti dei disabili (diritto alla salute).
Tuttavia, la Corte di Strasburgo ha dichiarato irricevibili tutti i ricorsi. Non solo la Corte ha ritenuto assolutamente equa la procedura tenuta dai giudici italiani, ma ha escluso che i ricorrenti potessero essere considerati vittime dirette o potenziali di una violazione della Convenzione europea, non avendo alcun legame con la famiglia Englaro, né avendo agito per conto di Eluana. Inoltre, non erano stati direttamente coinvolti nel processo Englaro, che ha invece riguardato solo le parti costituite in giudizio e solo i fatti oggetto di giudizio.
Per quanto riguarda i singoli cittadini italiani, pur avendo essi espresso – attraverso i loro legali rappresentanti – una chiara opposizione a ogni procedura di interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali, hanno ignorato che la Corte Appello Milano non aveva imposto un qualsivoglia ordine di interrompere l’alimentazione e l’idratazione artificiale di Eluana, ma aveva solo dichiarato legittima la richiesta di autorizzazione del padre-tutore. Inoltre, non avendo fornito alcuna prova ragionevole e convincente sulla possibilità che avessero personalmente subìto una violazione nei loro diritti, hanno avanzato solo semplici sospetti o congetture. Le decisioni di cui essi temevano gli effetti sono state adottate dalla Cassazione e dalla Corte d’Appello di Milano con riguardo a circostanze concrete e particolari, relative a una terza persona: se i giudici italiani fossero stati chiamati a pronunciarsi sul loro caso, avrebbero considerato i pareri medici e la loro volontà in difesa del diritto di vivere, secondo gli stessi criteri adottati per Eluana Englaro.
Per quanto riguarda, invece, le associazioni italiane, non solo non sono state direttamente toccate dai provvedimenti della giustizia italiana, ma hanno potuto continuare a perseguire i loro obiettivi, visto che il decreto della Corte d’Appello di Milano non aveva alcuna ricaduta sulle loro attività.
Infine, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha statuito il seguente principio di diritto: imporre un trattamento medico senza il consenso del tutore di un paziente giuridicamente incapace è un’offesa all’integrità fisica dell’interessato che può compromettere diritti protetti.

Quale massima bisogna trarre dal caso Englaro?

Chi versa in stato vegetativo permanente è persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dai diritti alla vita e alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perché in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedervi autonomamente. L’estrema tragicità di tale stato - che nulla toglie alla dignità di essere umano di chi ne è vittima - non giustifica in alcun modo un affievolimento delle cure e del sostegno solidale che il Servizio sanitario deve continuare a offrire e che il malato ha diritto di pretendere fino al sopraggiungere della morte. La comunità deve mettere a disposizione di chi ne ha bisogno e lo richiede tutte le migliori cure e i presidi che la medicina è in grado di apprestare per affrontare la lotta per restare in vita, a prescindere da quanto la vita sia precaria e da quanta speranza vi sia di recuperare le funzioni cognitive.
Tuttavia - accanto a chi ritiene che sia nel proprio miglior interesse essere tenuto in vita artificialmente il più a lungo possibile, anche privo di coscienza - c'è chi, legando indissolubilmente la propria dignità alla vita di esperienza e alla coscienza, ritiene che sia assolutamente contrario ai propri convincimenti sopravvivere indefinitamente in una condizione di vita priva della percezione del mondo esterno. Uno Stato come il nostro, organizzato, per fondamentali scelte vergate nella Carta costituzionale, sul pluralismo dei valori, e che mette al centro del rapporto tra paziente e medico il principio di autodeterminazione e la libertà di scelta, non può che rispettare anche quest'ultima scelta. All'individuo che, prima di cadere nello stato di totale incoscienza tipica dello stato vegetativo permanente, abbia manifestato - espressamente o anche attraverso i propri convincimenti, stili di vita e valori di riferimento - l'inaccettabilità per sé dell'idea di un corpo destinato con le terapie mediche a sopravvivere alla mente, l'ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trattamento attraverso un rappresentante legale.

1 commento:

  1. Son sempre stata d'accordo con le posizioni del sig. Englaro; se mio figlio dovesse trovarsi nella situazione di Eluana, mi comporterei come lui. Inoltre ho compilato il modulo della Fondazione Veronesi "testamento biologico", per rendere ben chiare le mie volontà in caso mi trovassi a non poter esprimere il mio parere su eventuali cure inutili.
    Spero non ti offenderai,ma secondo me sei stato 1pò troppo prolisso nel tuo commento,inoltre il riferimento ad un impossibile ripensamento della Eluana, mi sembra 1pò arbitrario, visto che in caso di malattia la gente cambia molto, ne so qualcosa perchè giornalmente a contatto con malati.
    Certo, in questo caso, non potendo il padre sapere di eventuali cambi di opinione, non poteva far altro che attenersi ai desideri espressi dalla figlia prima dell'incidente. Ciao

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