venerdì 13 gennaio 2012

LE MAFIE RINGRAZIANO

Per quasi 8 mesi in Italia trasportare in maniera illecita rifiuti pericolosi è stato legittimo. Ebbene sì, lo scorso governo Berlusconi ha fatto nuovamente ciò che gli è sempre riuscito fare meglio: legalizzare l'illegalità. 
La notizia emerge (o meglio, sarebbe dovuta emergere, se in questo Paese ci fosse un'informazione degna di tal nome, cioè l'informazione) dalla lettura di una sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Nardò emessa il 26 ottobre scorso dal giudice Giuseppe Biondi. Da essa si apprende, infatti, che il Codice dell'ambiente emanato al termine del secondo governo Prodi (D.Lgs. 152/2006) sanzionava con il carcere fino a 2 anni chi trasportasse rifiuti pericolosi in maniera illecita, cioè senza avere il formulario di identificazione o avendolo, ma con dati falsi o incompleti (come il nome e l’indirizzo del produttore di rifiuti e del detentore; l’origine, la tipologia e la quantità del rifiuto trasportato; l’impianto di destinazione; la data e il percorso del viaggio; il nome e l’indirizzo del destinatario). Poi è arrivato Berlusconi, che prima ha sostanzialmente depenalizzato la fattispecie criminosa (art. 35 del D.Lgs. 205/2010), per poi tornare sui suoi passi e approvare il D.Lgs. 121/2011, reintroducendo la sanzionabilità fino a 2 anni di carcere fino a quando non sia operativo il sistema di tracciabilità dei rifiuti (il Sistri).
Tutto è bene quel che finisce bene?
Non proprio, perchè il Tribunale pugliese rammenta che, non essendo retroattiva la legge penale (artt. 25 della Costituzione e 2 del codice penale), le condotte compiute dal 25 dicembre 2010 al 15 agosto 2011 (ovvero tra il giorno di entrata in vigore del D.Lgs 205/2010 - che ha depenalizzato il reato - e il giorno precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 121/2011 - che ha ripenalizzato il reato) non sono punibili. Pertanto chi, in quegli 8 mesi scarsi, avesse trasportato rifiuti pericolosi senza documentazione appropriata o attestante dati falsi o incompleti va assolto perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Così è stato costretto a sentenziare anche il giudice Biondi in merito all’uso di un documento di trasporto ove si attestava il trasporto di "acqua di vegetazione", mentre si trattava di un liquame scuro e puzzolente, composto da arsenico, azoto ammoniacale, cromo, nichel, selenio, alluminio, vanadio, zinco, COD ed Escherichia coli.
Ora, poiché in Italia (e non solo) il traffico illecito di rifiuti pericolosi è monopolio incontrastato delle mafie, chi avrà maggiormente apprezzato l’ennesima depenalizzazione berlusconiana?

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